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Nota Ufficiale | Oltrepò-Pavia 0-3 a tavolino

Pavia Calcio 1911, a seguito della sospensione della seconda giornata di Serie D 2026/27 Oltrepò-Pavia a causa di guasto all’impianto di illuminazione dello Stadio Comunale “San Contardo” di Broni, comunica quanto riportato nel Comunicato Ufficiale N° 23 del 29/09/2026 emanato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone Morale, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 29 settembre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD OLTREPO’’ FBC, con il quale si chiede che venga disposto la prosecuzione della gara in epigrafe, interrotta e poi sospesa al 32º minuto del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, a causa dell’interruzione dell’illuminazione della torre faro n. 3, che, dalle verifiche successivamente effettuate risultava una rottura dei teleruttori della torre faro interessata, componenti collocati in prossimità delle lampade, a circa 40 metri di altezza e non sostituibili nell’immediato.

– lette le osservazioni difensive fatte pervenire dal PAVIA CALCIO 1911, con le quali si evidenzia come la sospensione della gara sia da ricondurre ad ipotesi che esula dalla forza maggiore e pertanto chiede che sia inflitta alla ASD OLTREPO’’ FBC la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 10, comma 1, CGS, ritenendo che il sodalizio di casa sia responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima.

– lette le ulteriori deduzioni della ASD OLTREPO’’ FBC con cui vengono sostanzialmente ribadite le argomentazioni già rappresentate ed in più vengono prodotte due dichiarazioni poste a sostegno della propria ricostruzione:

a) la prima della IMPEL s.r.l., società adibita alla manutenzione dell’impianto secondo cui “Il guasto avvenuto 12/09/2026 alle ore 22.00 circa, è stato causato da un imprevedibile e straordinario sbalzo di tensione che ha generato il mancato funzionamento della torre 3, e la riparazione del guasto non sarebbe stata possibile nell’immediato per motivi di sicurezza e di reperibilità del materiale elettrico”.

b) La seconda del Comune di Broni – Settore pianificazione che, nel confermare la propria competenza per gi interventi di straordinaria amministrazione, qualifica come “intervento di manutenzione straordinaria” quello “recentemente eseguito a seguito del guasto occorso alla torre faro n. 3”.

– rilevato come affinché sia integrata la forza maggiore, l’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiede che ricorrano tre requisiti concorrenti: imprevedibilità dell’evento, inevitabilità/irresistibilità dei suoi effetti anche usando la diligenza dovuta, ed estraneità dell’evento alla sfera di controllo e organizzazione del soggetto tenuto all’adempimento

– rilevato che, alla luce di quanto precede, un guasto elettromeccanico di un teleruttore non rappresenta, in sé, un evento eccezionale: è un componente soggetto a usura, il cui malfunzionamento rientra tipicamente tra i rischi che il concessionario – tenuto agli obblighi di gestione, custodia, cura e conservazione, come conferma il Comune di Broni – di un impianto (tanto più uno destinato a manifestazioni pubbliche in orario serale, con obblighi di sicurezza e continuità del servizio) deve prevenire attraverso manutenzione programmata, verifiche periodiche e piani di pronto intervento.

– rilevato che i guasti tecnici di apparecchiature ordinarie sono normalmente considerati un rischio organizzativo interno, salvo che si provi che il guasto derivi da un fattore realmente eccezionale ed imprevedibile (un evento atmosferico anomalo, un atto di terzi, etc..) a cui si fatica a ricondurre lo sbalzo di tensione, che la società qualifica come “imprevedibile e straordinario”, ma senza offrire elementi che consentano effettivamente di provarne tale connotato.

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di infliggere alla ASD OLTREPO’ FBC la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD OLTREPO’’ FBC.

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